La sentenza penale di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) rileva ai fini disciplinari quale vera e propria sentenza di condanna, cui sono ricollegabili tutti gli effetti tipici ad essa collegati, e presuppone un accertamento di responsabilità dell’imputato in ordine al reato addebitatogli in quanto, nel momento in cui si induce a presentare la richiesta, lo fa solo per ridurre al minimo quel maggior sacrificio della propria libertà che prevede possa derivare dalla condanna irrogata all’esito del giudizio.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 62
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 20 Aprile 2012 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Luglio 2009 (radiazione)
0 Comment