L’azione disciplinare avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata formulata un’imputazione penale non può essere iniziata prima che si sia verificato il presupposto della sentenza penale definitiva, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui può essere esercitato il diritto di punire e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, a prescindere dall’effettiva sussistenza di un provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 62
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 20 Aprile 2012 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Luglio 2009 (radiazione)
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