Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, per la configurabilità dell’illecito disciplinare è sufficiente il dolo generico, dal momento che il professionista, essendo in possesso delle necessarie conoscenze giuridiche per prevenire ed evitare, in presenza di vicende non dovute a caso fortuito o forza maggiore, le conseguenze del suo comportamento, ben può rappresentarsi le stesse conseguenze.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 20 Aprile 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 25 Settembre 2009 (sospensione)
0 Comment