Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista, l’avvocato che depositi una denuncia – querela contro un collega senza averne dato informazione né al Consiglio dell’ordine, per l’eventuale esperimento del tentativo di conciliazione, né al collega querelato.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 20 Aprile 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 02 Novembre 2009 (sospensione)
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