Il Consigliere CNF che già abbia deciso sull’ammissibilità del ricorso poi non ha l’obbligo di astenersi

Non sussiste l’obbligo di astensione, ai sensi dell’art. 51, n.4, cod.proc.civ., in capo al componente del Consiglio nazionale forense che abbia fatto parte del collegio che si sia pronunciato in ordine alla rituale o meno introduzione del giudizio, pervenendo ad una decisione di inammissibilità del ricorso, in quanto non può ritenersi che ciò configuri l’aver già conosciuto del processo in un “altro grado” di esso.

Cassazione Civile, sez. U, 07 febbraio 2006, n. 2509- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Iannelli D (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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