Gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE non ostano ad una normativa nazionale che neghi ai dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro a tempo parziale l’esercizio della professione di avvocato, anche qualora siano in possesso dell’apposita abilitazione, disponendo la loro cancellazione dall’albo degli Avvocati.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 20 Aprile 2012 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Enna, delibera del 31 Gennaio 2011 (cancellazione amm.va)
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