Il potere cautelare esercitato dal C.O.A. ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile dal CNF, essendo solo al C.O.A. affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 02 Aprile 2012 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Alessandria, delibera del 28 Ottobre 2011 (sospensione cautelare)
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