Il ricorso per revocazione costituisce con mezzo di impugnazione eccezionale, consentito solo per i motivi indicati nell’art. 395 cpc, la cui elencazione deve ritenersi tassativa così da escludere anche il riferimento ad eventuali nullità afferenti le pregresse fasi processuali.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. De Giorgi, Rel. Tacchini), sentenza del 2 aprile 2012, n. 51
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 02 Aprile 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera n. 249 del 17 Gennaio 2008 (sospensione)
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