Gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell’albo speciale annesso all’albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell’ente, comporta il totale venir meno dello “ius postulandi” per una causa equiparabile a quelle elencate dall’art. 301 cod. proc. civ., con conseguente interruzione dei processi in cui gli stessi siano costituiti. (Rigetta, App. L’Aquila, 6 Febbraio 2003)
Cassazione Civile, sez. I, 17 maggio 2007, n. 11521- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. LUCCIOLI Maria Gabriella- P.M. DESTRO Carlo
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