L’esercizio delle funzioni di giudice di pace non è equiparabile a quello di magistrato inquadrato nell’ordine giudiziario e, di conseguenza, non può consentire l’iscrizione di diritto del giudice di pace nell’albo degli avvocati sulla base del mero decorso dell’arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 21 Novembre 2006)
Cassazione Civile, sez. Unite, 04 aprile 2008, n. 8737- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BALLETTI Bruno- P.M. CENICCOLA Raffaele
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