Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso – Obbligo di previa rinuncia al mandato – Omissione – Censura.

L’avvocato ha il diritto di procedere nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali. È però censurabile il comportamento dell’avvocato che, senza aver rinunciato al mandato e senza aver rimesso alla cliente il dettaglio delle spettanze, ricorra ad una azione cautelare di cui non vi era alcuna necessità. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Parma, 14 dicembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 20 maggio 1991, n. 100

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 20 Maggio 1991 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 14 Dicembre 1989
Giurisprudenza CNF

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