Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Sospensione – Esecutività delle delibere del Consiglio nazionale.

Le decisioni del Consiglio nazionale forense, ai sensi del disposto degli artt. 56, quarto comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, 51, terzo comma, e 64, secondo comma, del R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37, sono esecutive dal momento della loro pubblicazione (e dalla data della notifica alle parti) e non è necessaria una loro integrazione con la determinazione della decorrenza del dies a quo della loro operatività da parte del Consiglio dell’ordine. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 18 gennaio 1990. Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 19 settembre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Ricciardi), sentenza del 20 maggio 1991, n. 97

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 20 Maggio 1991 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 18 Gennaio 1990
Giurisprudenza CNF

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