In capo ai Consigli dell’Ordine sussiste una discrezionalità nella valutazione della domanda d’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo riservata agli avvocati stabiliti, in ordine alla verifica di un eventuale abuso del diritto comunitario da parte degli interessati (Nel caso di specie, il COA aveva rifiutato l’iscrizione all’albo speciale di un cittadino italiano laureatosi “a distanza” in Spagna e che, dopo appena due mesi dall’iscrizione all’albo degli “abogados de Madrid”, aveva appunto richiesto l’iscrizione all’albo forense italiano).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2012, n. 50
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 15 Marzo 2012 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 06 Ottobre 2011
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