È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge professionale per asserita violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto tale norma non dà luogo a trattamenti differenziati tra dipendenti di « banche di interesse nazionale » e quindi di enti privati, rispetto a quelli addetti agli uffici legali di enti pubblici. La norma disciplina in realtà situazioni sostanzialmente difformi, in ragione della diversa posizione del datore di lavoro ente pubblico e quella del datore ente privato. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Ricciardi), sentenza del 20 maggio 1991, n. 91
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 20 Maggio 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Luglio 1988
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