Il professionista che ponga in essere una serie ripetuta di falsificazioni realizza un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente il prestigio personale e dell’intera classe forense (Nella specie, trattavasi di alterazione di documenti, della data sugli stessi, di correzione degli elementi di una perizia, di certificati amministrativi e sanitari. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 44
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 02 Marzo 2012 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 21 Luglio 2010 (radiazione)
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