Iscrizione all’albo ed incompatibilità sopravvenuta

L’art. 16 del R.D. n. 1578/1933, nel prevedere che debba essere sempre ordinata la cancellazione dall’albo quando vengano a mancare i titoli o i requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione, non esclude che la legge possa prevedere cause sopravvenute, rispetto al tempo dell’iscrizione, di incompatibilità con l’esercizio della professione (Nel caso di specie, un dipendente pubblico part time già iscritto all’albo professionale, successivamente all’entrata in vigore della L. n. 339/2003 non aveva optato tra il mantenimento dell’iscrizione e la conservazione del rapporto di pubblico impiego come stabilito dall’art. 2 Legge cit., sicché il COA di appartenenza ne aveva disposto la cancellazione, ritenuta lecita dal CNF).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Grimaldi), sentenza del 2 marzo 2012, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 02 Marzo 2012 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Aprile 2009 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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