L’impugnazione del silenzio del COA sulla domanda di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti

Il silenzio del COA locale relativamente alla domanda di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti può essere impugnato innanzi al CNF ex art. 45 D.Lgs. n. 59/2010, purché entro 10 giorni dalla scadenza del termine entro il quale il COA avrebbe dovuto decidere, ossia entro trenta giorni dalla presentazione della domanda stessa (art. 6 D.Lgs. n. 96/2001).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 02 Marzo 2012 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 27 Giugno 2011
abc, Giurisprudenza CNF

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