Il professionista che incassi varie somme senza emettere la relativa fattura; riceva altre somme per un determinato titolo, senza provvedere alle relative incombenze; promuova una causa con estremo ritardo, la persegua con estrema trascuratezza, e non metta poi in grado il cliente di proseguirla per la mancata restituzione dei documenti; non risponde agli inviti del proprio Consiglio dell’Ordine, merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di tre mesi. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 24 maggio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Ricciardi), sentenza del 20 maggio 1991, n. 89
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 20 Maggio 1991 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Maggio 1990 (sospensione)
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