Legittimati a proporre l’impugnazione avverso le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte di Appello, sicché l’impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 02 Marzo 2012 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 12 Aprile 2010
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