Il professionista che abbia incontrato l’imputato, contro il quale abbia patrocinato la parte civile nel giudizio di primo grado, nella sua abitazione, e abbia confidato allo stesso ragioni di critica della sentenza pronunciata; abbia poi consegnato all’imputato il testo della propria rinuncia al mandato perché la diffondesse a mezzo stampa e per giunta concordandone la data, senza prima essersi consultato con i propri clienti e con il proprio Consiglio dell’Ordine, tiene un comportamento contrario ai doveri di indipendenza, autonomia, lealtà e correttezza professionale (nella specie è stata applicata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bologna, 1o luglio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Ricciardi), sentenza del 20 maggio 1991, n. 87
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 20 Maggio 1991 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 10 Luglio 1990 (sospensione)
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