E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 02 Marzo 2012 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 01 Luglio 2009 (cancellazione)
0 Comment