Nel ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense l’incolpato può farsi sempre assistere – a norma dell’art. 60, 4° comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 – da altro avvocato munito di mandato speciale, purché iscritto nell’Albo speciale previsto dall’art. 33 della Legge Professionale (e cioè nell’Albo degli Avvocati abilitati a difendere avanti alle Magistrature Superiori).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 02 Marzo 2012 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 01 Luglio 2009 (cancellazione)
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