La gestione effettiva di impresa commerciale è incompatibile con la professione

E’ incompatibile con l’esercizio della professione forense e deve essere cancellato l’avvocato presidente di una s.p.a., se pur municipalizzata, che vanti poteri effettivi di gestione ordinaria e straordinaria. La carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore di una società commerciale è, infatti, compatibile con l’esercizio della professione forense e l’iscrizione all’albo, solo nella ipotesi in cui tale funzione comporti compiti meramente amministrativi e rappresentativi.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 20 Febbraio 2012 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 23 Febbraio 2011 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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