La sentenza penale di condanna, divenuta definitiva ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’incolpato lo ha commesso; mentre al consiglio dell’ordine residua solo la valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti stessi.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 14
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 20 Febbraio 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 30 Settembre 2009 (sospensione)
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