E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni ex art. 50 RDL 1578/1933), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 13
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 20 Febbraio 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 08 Giugno 2009 (sospensione)
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