La rilevanza deontologica dell’esercizio di attività incompatibile con la professione di avvocato

La violazione della previsione sulla incompatibilità non solo genera una grave responsabilità deontologica per la sua contrarietà all’art. 3 delle norme istitutive dell’Ordinamento Professionale Forense, ma si pone in contrasto con i generali principi di autonomia e indipendenza ed i doveri di probità, dignità e decoro che devono ispirare la condotta dell’avvocato, nonché con lo specifico ulteriore dovere di evitare incompatibilità ostative alla permanenza nell’Albo Professionale e con il divieto di esercitare attività commerciale, espressamente previsto dall’art. 16 del Codice Deontologico Forense.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 10

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 14 Luglio 2008 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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