Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale – Omissione – Art. 17 legge 20 settembre 1980, n. 576 – Infrazione disciplinare – Avvertimento.

Costituisce altresì infrazione disciplinare l’omesso invio della comunicazione dei propri redditi professionali alla Cassa nazionale di previdenza, stabilito dall’art. 17 legge 20 settembre 1980, n. 576 (nella fattispecie, è stata modificata la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo inflitta dal Consiglio dell’Ordine con quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 21 giugno 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Camassa), sentenza del 4 maggio 1991, n. 80

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 04 Maggio 1991 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Giugno 1990
Giurisprudenza CNF

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