Sanzione disciplinare e assenza di precedenti comportamenti deontologicamente rilevanti

Nella determinazione in concreto della sanzione disciplinare da comminare all’incolpato, possono venire in rilevo la mancanza di suoi precedenti disciplinari e la rimediabilità delle conseguenze del suo comportamento (Nel caso di specie, l’avvocato domiciliatario aveva omesso di iscrivere a ruolo la causa, peraltro in quanto turbato da alcuni recenti lutti familiari. Rilevato, da un lato, che la condotta del professionista -iscritto all’albo dal 1975- era stata sempre improntata a correttezza e, dall’altro, che la cancellazione della causa dal ruolo non avrebbe avuto conseguenze definitive sul piano del diritto sostanziale ben potendo l’azione essere esercitata nuovamente senza pregiudizio, in applicazione del principio di cui in massima il CNF ha ritenuto eccessiva la sanzione della sospensione di due mesi irrogata dal C.d.O., mutandola in censura).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 30 Gennaio 2012 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 24 Settembre 2009 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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