La richiesta di pagamento di una parcella esorbitante, pur messa in relazione di alternatività con un’altra richiesta, di importo bensì nettamente inferiore, ma del tutto anomala, in quanto caratterizzata dal suo accompagnarsi all’assunzione di impegni particolarmente gravosi per il suo destinatario (quali, nella fattispecie, l’attribuzione di nuovi incarichi a compensi predeterminati, con pagamenti forfettari mensili, dovuti in ogni caso, anche in mancanza di prestazioni, con rinnovi automatici in difetto di preavviso) costituisce un’infrazione disciplinare sanzionabile nel caso di specie con il mero avvertimento. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 27 ottobre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Mazzarolli), sentenza del 2 maggio 1991, n. 73
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 02 Maggio 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 27 Ottobre 1989
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