Il potere di disporre la sospensione cautelare dell’incolpato che sia stato sottoposto a procedimento penale non si consuma con il rinvio a giudizio né è sottoposto al limite temporale costituito dalla pendenza dell’indagine e del successivo processo penale (Rigetta il ricorso avverso delibera C.d.O. Monza, 22 giugno 2011).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 22 Giugno 2011 (sospensione)
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