Il CNF non giudica nel merito della sospensione cautelare disposta dal COA locale

La sospensione cautelare è un provvedimento amministrativo precauzionale nei confronti del quale il sindacato del Consiglio Nazionale Forense è limitato a verificarne la sola legittimità, non essendo consentito entrare nel merito della valutazione discrezionale e di opportunità adottata dal competente Consiglio territoriale, fondata sulla gravità delle imputazioni penali (a prescindere dalla loro fondatezza) e sul clamore suscitato dalle stesse nell’opinione pubblica (Rigetta il ricorso avverso delibera C.d.O. Monza, 22 giugno 2011).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 5

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 22 Giugno 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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