Rientra nella discrezionalità del C.d.O. disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Monza 20 maggio 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 20 Maggio 2009 (avvertimento)
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