La difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della decisione disciplinare

Non sussiste difformità tra il fatto contestato e il fatto posto a base della sentenza, determinante la nullità della stessa, quando il fatto tipico rimanga identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e cambi solo in alcuni dettagli le modalità di realizzazione della condotta. Per aversi mutamento del fatto, infatti, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad una incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, mentre non si ha violazione del principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, quando l’imputato attraverso l’iter del processo sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. In altre parole, la nullità della decisione ricorre solo nell’ipotesi in cui la difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della decisione comporta uno stravolgimento della originaria incolpazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Monza 20 maggio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 20 Maggio 2009 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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