L’iscrizione nell’Elenco speciale degli enti pubblici (nella fattispecie, l’INPS) non si sottrae all’applicazione delle norme che riguardano l’iscrizione negli albi degli avvocati e dei procuratori legali (artt. 3, 17 e 37 ordinamento professionale). In tal senso, spetta al Consiglio dell’Ordine presso il quale il professionista intende trasferirsi valutare se il richiedente possegga tutti i requisiti richiesti per l’iscrizione, tra cui anche la residenza nel capoluogo del circondario del Tribunale a cui si chiede l’assegnazione. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Forlì, 2 maggio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Vacirca), sentenza del 23 aprile 1991, n. 69
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 23 Aprile 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 02 Maggio 1990
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