Il difetto di motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, poiché ad esso il Consiglio Nazionale può ovviare in sede di appello, apportando le integrazioni che ritiene necessarie.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 27 Maggio 2009 (assoluzione)
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