L’interesse ad impugnare la decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale deve essere desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l’impugnazione è inammissibile (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Monza, 27 maggio 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 27 Maggio 2009 (assoluzione)
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