La delicatezza della professione forense, ed il suo rilievo costituzionale in relazione all’attività di difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini, inducono a ritenere che la tossicodipendenza dell’avvocato sia fonte di discredito agli occhi dell’opinione pubblica, che non può indurre mitighezza nella sanzione da irrogare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 07 Maggio 2010 (cancellazione)
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