Il ricorso davanti al Consiglio nazionale forense è inammissibile qualora sia stato sottoscritto da un avvocato non iscritto nell’elenco dei cassazionisti e quindi non abilitato all’esercizio della professione avanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 5 dicembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Caranci), sentenza del 23 aprile 1991, n. 67
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 23 Aprile 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Dicembre 1989
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