L’omessa indicazione della norma deontologica che si assume violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare quando la contestazione, adeguatamente specificata quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, è tale da garantire all’incolpato la predisposizione di una difesa compiuta ed efficace (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 07 Maggio 2010 (cancellazione)
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