Il mancato invio, nei termini prescritti, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori delle comunicazioni previste all’art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (c.d. «modello 5») costituisce – di per sé – illecito disciplinare, per violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e solidarietà propri del professionista forense, indipendentemente dalla richiesta formulata dalla Cassa di previdenza, ex art. 24, terzo comma del proprio regolamento, che non può infirmare il principio fissato dalla legge. Pertanto, l’inizio d’ufficio e in via automatica della procedura disciplinare da parte del Consiglio deve ritenersi del tutto legittimo (peraltro, nella fattispecie, il Consiglio nazionale forense, in considerazione dell’intervenuta estinzione, a seguito di prescrizione, della quasi totalità degli addebiti disciplinari contestati e delle condizioni di salute del ricorrente, ha ritneuto eccessiva la sanzione inflitta dal Consiglio dell’Ordine – sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi quattro – e l’ha sostituita con quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 2 dicembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 23 aprile 1991, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 23 Aprile 1991 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Dicembre 1989 (sospensione)
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