Procedimento disciplinare e convocazione del professionista davanti al COA locale

La mancata convocazione dell’interessato a chiarimenti prima dell’apertura del procedimento disciplinare non rileva ai fini della nullità del procedimento stesso e del relativo provvedimento disciplinare, attenendo il fatto ad una fase preliminare dell’attività del Consiglio anteriore all’apertura del procedimento amministrativo, alla quale non sono applicabili le garanzie procedimentali previste per la fase successiva. (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la delibera del COA di Bassano del Grappa del 20 gennaio 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1

NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 196

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (apertura procedim.to)
- Consiglio territoriale: COA Bassano del Grappa, delibera del 20 Gennaio 2011 (apertura procedim.to)
Giurisprudenza CNF

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