I limiti all’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare

La delibera con cui il COA apre il procedimento disciplinare a carico del professionista non statuisce, neppure implicitamente, sulla colpevolezza del professionista stesso, sicché essa non rientra, dal punto di vista letterale e sistematico, fra le “decisioni” suscettibili di gravame ex art. 50 RDL n. 1578/1933. Infatti, poiché il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa, detta delibera si inscrive nel sistema di impugnabilità dei provvedimenti amministrativi, per il quale i vizi del procedimento non sono lesivi dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo del professionista, se non quando si traducano in vizi del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la delibera del COA di Bassano del Grappa del 20 gennaio 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2011, n. 95
– Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 aprile 2011, n. 63

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (apertura procedim.to)
- Consiglio territoriale: COA Bassano del Grappa, delibera del 20 Gennaio 2011 (apertura procedim.to)
Giurisprudenza CNF

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