Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà, correttezza e dignità – Indebito trattenimento di somme di spettanza del cliente per rilevante importo, assegni a vuoto, protesti ed altri addebiti – Illeciti deontologici.

Il professionista che abbia trattenuto per oltre un anno e mezzo cinquantamilioni di spettanza del cliente, mentendo allo stesso circa il corso della procedura, che abbia rilasciato due assegni a vuoto, di cui uno protestato, si rende responsabile di condotta gravemente lesiva non solo della propria reputazione, ma anche di quella dell’intera Classe forense. (Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della cancellazione dall’Albo). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 13 aprile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 23 aprile 1991, n. 60

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 23 Aprile 1991 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Aprile 1990 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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