Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense – Termine – Decorrenza – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una decisione del Consiglio dell’Ordine, depositato presso la segreteria di quest’ultimo, dopo la scadenza del termine di venti giorni stabilito dall’art. 50 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 17 luglio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 23 aprile 1991, n. 59

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 23 Aprile 1991 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 17 Luglio 1989
Giurisprudenza CNF

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