Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro ha richiesto, con nota 20 aprile 2012 Prot. n. 2454/2012, il parere della Commissione in merito al seguente quesito: “Viola il principio deontologico di cui all’art. 28 c.d. l’avvocato il quale produce in giudizio una lettera dell’avversario, da questi non espressamente qualificata come riservata, che proponga il pagamento rateizzato di somma il cui importo era stato precedentemente oggetto di autonoma determinazione tra le parti mediante una scrittura privata?”.

Osserva la Commissione che, dall’impostazione del formulato quesito, deve presumersi che la scrittura privata ricognitiva dell’obbligazione pecuniaria non contenga la determinazione convenzionale delle modalità di suo pagamento o contempli termini diversi di adempimento; di talché, la corrispondenza scambiata tra gli avvocati interessati possa contenere un quid pluris rispetto alla accordo privato di riferimento, integrandone o modificandone un aspetto sostanziale del contenuto.
L’art. 28 del Codice deontologico forense, nel sancire (in via di principio generale e salve le eccezioni contemplate nei suoi tre canoni accessori) il divieto di produzione o riferimento in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega, assimila nella preclusione sia quella espressamente qualificata come riservata, sia quella contenente, comunque, proposte transattive.
Il divieto non attiene, dunque, alla veste formale data alla corrispondenza con l’indicazione della sua riservatezza, bensì al suo contenuto di sostanza, laddove in esso siano ravvisabili elementi destinati ad incidere sull’assetto di interessi e sulle situazioni giuridiche soggettive delle parti rappresentate.
A tenore del quesito, la corrispondenza in questione prospetta una modalità determinata di pagamento presumibilmente diversa da quella pattuita, evidentemente al fine di conseguire un’intesa novativa della scrittura privata stipulata dalle parti interessate.
In tale prospettiva ricostruttiva, la Commissione ritiene che la detta corrispondenza non sia producibile in giudizio.
Non opera, infatti, nei termini in cui il caso concreto è desumibile dal formulato quesito, la previsione del I canone dell’art. 28 del Codice deontologico forense, poiché la corrispondenza stessa, in quanto contenente una proposta nuova rispetto all’assetto di interessi portato dalla scrittura privata di riferimento, non può essere considerata meramente attuativa del medesimo
Né il quesito, nella sua sintetica impostazione, consente alla Commissione di valutare l’eventuale incidenza sulla fattispecie del II canone dell’art. 28 del Codice deontologico forense, che facoltizza la produzione della corrispondenza che contenga assicurazione circa l’adempimento della prestazione dovuta dalla parte interessata.
Si ribadisce pertanto la non producibilità in giudizio della corrispondenza di cui al quesito proposto.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 24 maggio 2012, n. 35

Quesito n. 154

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 35 del 24 Maggio 2012
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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