Ha segnalato il Consiglio rimettente, ad illustrazione del quesito, che un proprio iscritto, nominato Garante per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi della Legge Provinciale 26 giugno 2009 n. 3 della Provincia Autonoma di Bolzano, ha richiesto ed ottenuto la cancellazione dall’Albo degli Avvocati in considerazione del regime di incompatibilità, posto dall’art. 6, comma 6 dell’anzidetta Legge Provinciale, tra la carica di Garante e “l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente e di qualsiasi attività di commercio e professione”; trattandosi di “incarico politico”, il Garante rimane estraneo al ruolo del personale provinciale e non gode di trattamento previdenziale.
In considerazione di tale circostanza, l’interessato ha formulato al Consiglio territoriale nuova istanza di iscrizione nell’Albo, motivandola con “la necessità di mantenere l’iscrizione ad un ente previdenziale che gli assicuri copertura previdenziale e pensionistica”.
Riferisce, infine, il Consiglio territoriale che, in identica situazione e per la medesima ragione, altro Consiglio dell’Ordine avrebbe accolto la domanda di iscrizione di un Garante con la “raccomandazione” di astenersi dallo svolgimento di alcuna attività professionale.
Ritiene la Commissione che la legislazione provinciale sopra richiamata delinei un regime nitido dell’incompatibilità funzionale connessa all’assunzione della carica di Garante, al quale viene ex lege precluso l’esercizio – per quanto infra rileva – dell’attività professionale; tale chiara prescrizione normativa risulta, inoltre, corroborata dall’ulteriore previsione, contenuta nell’art. 6, comma 7 della stessa Legge Provinciale, che subordina la nomina dell’interessato alla “previa dichiarazione scritta” attestante l’insussistenza di alcuna delle cause di incompatibilità ostative all’assunzione dell’incarico.
L’art. 8 della Legge Provinciale n. 3/2009 evidenzia, altresì, il trattamento economico (stipendio annuo, indennità integrativa speciale, indennità di funzione direttiva) attribuito al Garante e gravante sul bilancio della Provincia.
Pur incidendo prevalentemente il delineato sistema sullo status dell’interessato in relazione alla funzione di Garante, lo stesso si riflette anche sulla condizione soggettiva del medesimo ai fini del possesso dei requisiti legittimanti la reiscrizione nell’Albo; la titolarità di un ufficio retribuito integra, infatti, causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 3, comma 2 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578.
L’art. 16 del Codice deontologico forense impone, d’altro canto, all’avvocato il dovere di evitare situazioni di incompatibilità, risultando rilevante – secondo il Canone II della detta norma – la condotta di colui che abbia chiesto l’iscrizione nell’Albo in pendenza di cause di incompatibilità.
Osserva la Commissione che la soluzione, indicativamente prospettata dal Consiglio rimettente con riferimento alla determinazione in materia di altro Consiglio dell’Ordine, di disporre l’iscrizione dell’interessato con l’impegno di quest’ultimo ad astenersi dall’esercizio professionale, non debba, per le ragioni esposte, essere condivisa, poiché essa, oltre a confliggere con l’espressa disciplina della L.P., introdurrebbe una preclusione all’esercizio ordinario della professione, direttamente conseguente all’iscrizione stessa e non suscettibile di compressione in via amministrativa, che non trova positivo riscontro in alcuna disposizione della legge Professionale.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 28 marzo 2012, n. 24
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 24 del 28 Marzo 2012- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera (quesito)
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