Va premesso che gli albi dei liberi professionisti sono ispirati, per loro stessa natura, ad un regime di piena pubblicità anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti agli albi adempiendo nell’ambito professionale, a quelle medesime finalità dei registri dello Stato Civile i cui dati consentono anche (ma non solo) l’identificazione delle persone.
L’ente pubblico Consiglio dell’Ordine, preposto a’ sensi dell’art. 16 r.d. 1578/33 alla tenuta ed alla revisione dell’albo, deve recepire quei medesimi dati che risultano dai pubblici registri ed altri ulteriori (a seguito delle leggi 6/8/2008 n. 133 e 22/2/2010 n. 24), quali il codice fiscale e l’indirizzo di posta certificata.
In tale contesto deve ritenersi che vi debba essere piena corrispondenza tra i registri di Stato Civile e gli albi professionali quanto ai dati identificativi degli iscritti non essendo tali dati nella libera disponibilità dell’interessato ma dovendo essere conformi alle risultanze anche anagrafiche.
L’aggiunta dell’indicazione senior al proprio nominativo rientra quindi nell’ipotesi prevista dall’art. 89 DPR 396/2000 a norma del quale “… chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome… deve fare domanda al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce, indicando la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere”
Deve conseguentemente ritenersi che, attesa la natura pubblica dell’albo professionale ex art. 16 Rdl 27/11/1933 n. 1578, non sussista per l’interessato diritto ad ottenere l’aggiunta del nome (titolo) senior in difetto del preventivo positivo esperimento della procedura di cui all’art. 89 DPR 396/2000, non potendo i dati contenuti nell’Albo essere difformi da quelli risultanti dai registri dello Stato Civile.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 28 marzo 2012, n. 21
Quesito n. 138
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 21 del 28 Marzo 2012- Consiglio territoriale: COA Cuneo, delibera (quesito)
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