Come già ritenuto da questa Commissione con il parere del 27 novembre 2003, si ritiene che non vi siano dati ostativi alla possibilità che un praticante avvocato iscritto nel Registro Speciale di un Ordine, possa svolgere la pratica forense presso lo studio di un avvocato iscritto all’Albo di un Ordine diverso dal primo, tenuto conto della valenza distrettuale della pratica forense (cfr. art. 17 n. 5 R.D.L. 1578/1933), sicché nulla impedisce che il praticante possa svolgere la sua attività in luogo diverso da quello del circondario su cui insiste il Consiglio dell’Ordine presso cui è tenuto il Registro Speciale, laddove siano rispettate le previsioni di cui al R.D.L. 1578/1933, al R.D. n. 37/1934 e al D.P.R. 10/04/1990 n. 101.
Conseguentemente, rimangono invariati tutti i poteri di controllo da parte del Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto il praticante nonché gli obblighi previsti per lo stesso.
E così al Consiglio presso cui è iscritto, il praticante dovrà esibire le certificazioni richieste al dominus, tutta la documentazione relativa alle udienze cui abbia partecipato, agli atti processuali o stragiudiziali a cui abbia collaborato, alle questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato e comunque tutto quanto inerente lo svolgimento della pratica, rimanendo nella facoltà del Consiglio stesso procedere alle verifiche nei modi ritenuti opportuni.
Ulteriore conforto alla tesi sin qui esposta, si trova poi nella legge 21/12/1999 n. 596, secondo cui il domicilio professionale è equiparato alla residenza, sicché in ogni caso il praticante abilitato potrebbe svolgere la propria attività presso un dominus iscritto ad Ordine diverso da quello di appartenenza del praticante stesso.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 28 marzo 2012, n. 4
Quesito n. 99
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 4 del 28 Marzo 2012- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera (quesito)
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