L’avvocato che trattenga reiteratamente e per lunghi periodi l’importo trasmesso da Compagnie assicuratrici a titolo di risarcimento danno dovuto a propri assistiti, che per incassare a proprio favore dette somme provveda ad apporre false firme di girata sugli assegni delle Compagnie, che non abbia provveduto a versare gli importi dovuti ai clienti, viene meno ai doveri di lealtà e correttezza che devono contraddistinguere l’esercizio della professione forense. (Nella fattispecie è stata ritenuta congrua l’applicazione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di nove mesi). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vicenza, 14 maggio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Landriscina), sentenza del 23 aprile 1991, n. 55
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 23 Aprile 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 14 Maggio 1990
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