Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Delibera – Sospensione cautelare – Potere discrezionale del Consiglio dell’Ordine – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Esame di mera legittimità.

Nei casi previsti dal terzo comma dell’art. 43 della legge professionale l’adozione del provvedimento di sospensione cautelare appartiene all’insindacabile potere discrezionale del Consiglio dell’Ordine e l’esame del Consiglio nazionale forense in sede di sua impugnazione è limitato al controllo di legittimità della decisione, non estendendosi al merito, per cui resta precluso ogni esame sull’opportunità o meno del provvedimento adottato. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Crotone, 24 ottobre 1984).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Pisapia), sentenza del 23 aprile 1991, n. 54

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 23 Aprile 1991 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Crotone, delibera del 24 Ottobre 1984
Giurisprudenza CNF

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